Statuto
Art. 22
22 / 55In vigore dal 23 mar 1960
Il direttore esercita le sue funzioni nel quadro del regolamento di
cui all', e delle disposizioni dell'.
Gli è specificamente affidato l'incarico di:
1) coordinare gli studi; a tale scopo egli riunisce e presiede i Consigli dei professori secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento generale;
2) rendere operanti le direttive del Consiglio superiore e dei
Consigli d'ispezione in materia didattica ed amministrativa;
3) amministrare il personale della Scuola;
4) dare esecuzione al bilancio di previsione delle entrate e
delle spese sotto il controllo del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-s-22