Art. 21
Statuto

Art. 21

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In vigore dal 23 mar 1960
Il consiglio d'amministrazione: 1) prepara il bilancio di previsione delle entrate e delle spese, lo sottopone al Consiglio superiore, ne controlla l'esecuzione ed elabora il rendiconto annuale; 2) gestisce i beni ed averi della Scuola; 3) ha cura che la Scuola funzioni nelle condizioni materiali e morali più favorevoli; 4) assolve ogni altro incarico amministrativo che gli venga affidato dal Consiglio superiore.
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