Statuto
Art. 20
20 / 55In vigore dal 23 mar 1960
Il Consiglio d'amministrazione previsto all' comprende sei
membri, fatta salva la deroga di cui all':
1) il rappresentante del Consiglio superiore, presidente;
2) il direttore della Scuola;
3) due membri scelti dal Consiglio superiore su due liste
contenenti almeno due nomi ciascuna e presentate l'una dal corpo insegnante del ciclo medio e l'altra dal corpo insegnante del ciclo elementare e del giardino d'infanzia riuniti;
4) due rappresentanti dell'Associazione dei genitori degli
allievi, la cui designazione dovrà essere approvata dal Consiglio superiore.
In casi eccezionali il presidente può sospendere la esecuzione di una decisione del Consiglio d'amministrazione e riferirne con procedura d'urgenza al Consiglio superiore che adotterà i necessari provvedimenti.
Storico versioni
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