Statuto
Art. 18
18 / 55In vigore dal 23 mar 1960
Ogni ispettore può al tempo stesso essere incaricato dagli organi nazionali competenti e per il ciclo di studi di sua competenza, dell'assistenza didattica dei professori provenienti dalla sua stessa amministrazione.
Egli assiste nel suo incarico qualsiasi persona qualificata, in
base alla sua legislazione nazionale, per ispezionare e consigliare il personale da lui dipendente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-s-18