Art. 17
Statuto

Art. 17

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In vigore dal 23 mar 1960
Nel corso di riunioni periodiche nei Consigli, gli ispettori: 1) confrontano le loro osservazioni in ordine al livello raggiunto dagli studi ed alla efficienza dei metodi didattici; 2) impartiscono al direttore ed al corpo insegnante le direttive speciali stabilite in esito alle loro ispezioni; 3) sottopongono al Consiglio superiore le proposte previste dagli , ed eventualmente altre proposte tendenti alla revisione dei programmi e alla organizzazione degli studi; 4) deliberano su proposta del direttore, al termine dell'anno scolastico, sull'ammissione degli allievi alla classe superiore.
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