Art. 16
Statuto

Art. 16

16 / 55
In vigore dal 23 mar 1960
Ciascuna delle Parti contraenti è rappresentata nell'uno e nell'altro Consiglio da un membro, che viene designato dal Consiglio superiore su proposta della Parte interessata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-s-16