Statuto
Art. 16
16 / 55In vigore dal 23 mar 1960
Ciascuna delle Parti contraenti è rappresentata nell'uno e
nell'altro Consiglio da un membro, che viene designato dal Consiglio superiore su proposta della Parte interessata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-s-16