Art. 12
Statuto

Art. 12

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In vigore dal 23 mar 1960
In materia amministrativa, il Consiglio superiore: 1) nomina ogni anno nel Consiglio d'amministrazione previsto dall' il suo rappresentante, il quale: a) assicura i rapporti con le Parti contraenti nell'intervallo fra l'una e l'altra sessione del Consiglio superiore; b) controlla l'applicazione delle decisioni del Consiglio superiore; c) rappresenta legalmente la Scuola; d) presiede il Consiglio d'amministrazione; 2) nomina il direttore della Scuola e ne fissa lo stato giuridico; 3) determina ogni anno, su proposta dei Consigli d'ispezione, le necessità di personale e regola con i Governi le questioni relative all'assegnazione o al comando dei professori, dei maestri e dei sorveglianti della Scuola, in modo che essi conservino i diritti di carriera e al trattamento di quiescenza garantiti dal loro stato giuridico nel Paese di origine e godano dei benefici concessi ai funzionari della loro categoria in servizio all'estero; 4) stabilisce, all'unanimità, su proposta dei Consigli d'ispezione ed in base a norme armonizzate, lo statuto interno del corpo insegnante.
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