Art. 11
Statuto

Art. 11

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In vigore dal 23 mar 1960
In materia didattica, il Consiglio superiore definisce l'orientamento degli studi e ne stabilisce l'organizzazione in particolare: 1) su proposta del Consiglio d'ispezione competente, fissa i programmi e gli orari armonizzati per ogni anno di studio e per ogni sezione da esso istituita e impartisce direttive generali per la scelta dei metodi; 2) provvede al controllo dell'insegnamento da parte dei Consigli d'ispezione; 3) fissa l'età prescritta per l'ammissione ai vari cicli d'insegnamento; definisce le norme per il passaggio degli allievi alla classe superiore o al ciclo medio e, al fine di consentire loro in qualsiasi momento di proseguire gli studi nelle scuole nazionali: statuisce le condizioni alle quali sono convalidati gli anni di studio compiuti alla Scuola; 4) organizza gli esami destinati a sanzionare il lavoro compiuto nella Scuola, ne fissa il regolamento, costituisce le Commissioni esaminatrici e rilascia i diplomi; fissa le prove di questi esami ad un livello sufficiente a rendere operanti le norme dell'; adotta la tabella di equivalenze prevista dal citato articolo.
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