Art. 8
Allegato

Art. 8

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In vigore dal 23 mar 1960
a) Alla Commissione esaminatrice è sottoposta per ciascun allievo una distinta dei voti da lui riportati per materia nei componimenti del 1° e del 2° trimestre dell'ultimo anno di studi. Anche i componimenti sono tenuti a sua disposizione. I risultati complessivi ottenuti dagli allievi in questi componimenti, in tutte le materie, comprese le materie artistiche e l'educazione fisica, intervengono per 1/3 nella media finale. b) La Commissione esaminatrice potrà, nelle sue deliberazioni, tener conto dei voti ottenuti dagli allievi durante tutto l'anno scolastico.
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