Art. 19
Allegato

Art. 19

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In vigore dal 23 mar 1960
Sullo svolgimento delle prove e sulle deliberazioni sarà steso un verbale con indicazione del voto dato in ciascuna materia e della percentuale dei punti accordata per l'insieme delle prove. Esso è sottoscritto dai membri presenti. Il presidente della Commissione esaminatrice trasmetterà alle autorità nazionali, designate a tale scopo una copia autenticata conforme al verbale.
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