Allegato
Art. 19
51 / 55In vigore dal 23 mar 1960
Sullo svolgimento delle prove e sulle deliberazioni sarà steso un verbale con indicazione del voto dato in ciascuna materia e della percentuale dei punti accordata per l'insieme delle prove. Esso è sottoscritto dai membri presenti.
Il presidente della Commissione esaminatrice trasmetterà alle
autorità nazionali, designate a tale scopo una copia autenticata conforme al verbale.
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Prourn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-a-19