Art. 17
Allegato

Art. 17

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In vigore dal 23 mar 1960
I membri delle Sottocommissioni incaricati di correggere le prove scritte o di far sostenere le prove orali danno un voto individuale a ciascuna prova. Dopo deliberazione, il voto finale per ogni prova risulta dalla media aritmetica dei voti dati. I voti così assegnati sono trasmessi al presidente della Commissione esaminatrice.
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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102#art-a-17