Art. 10
Allegato

Art. 10

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In vigore dal 23 mar 1960
Ciascuna delle prove scritte ed orali è giudicata da due membri della Commissione esaminatrice, ai quali è affiancato, come terzo esaminatore e con uguali diritti, il professore della Scuola che ha insegnato la materia all'allievo considerato. Questi tre esaminatori costituiscono una Sottocommissione esaminatrice.
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