Art. 1 · LEGGE 28 dicembre 1959, n. 1146

Art. 1

LEGGE 28 dicembre 1959, n. 1146

In vigore dal 2 set 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente allo estero, sono soggetti ad un diritto fisso di lire 1500 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate. Per le percorrenze non superiori a cento chilometri il diritto fisso dovuto è di lire 1000 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate. Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio effettuato in entrata, o in uscita dal territorio italiano.
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