Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 gen 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA La seguente legge: Articolo unico. Il termine previsto dall' della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, col quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, è prorogato di mesi sei. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - GONELLA - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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