Art. 6 · LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1145

Art. 6

LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1145

In vigore dal 26 gen 1960
Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente è autorizzata la spesa di lire 26.000.000.000. La spesa medesima sarà inscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 1.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 3.500.000.000 per ciascuno degli esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66 e 1966-67. L'onere di lire 1500 milioni relativo all'esercizio finanziario 1959-60 sarà fronteggiato a carico del fondo speciale iscritto sul capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio per provvedere alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge.
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