Art. 2 · LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1145

Art. 2

LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1145

In vigore dal 11 lug 1971
Alla costruzione di un primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati, armamento) sarà provveduto mediante concessioni di sola costruzione, da aggiudicarsi a seguito di appalto-concorso. Le concessioni stesse potranno essere accordate per singoli tronchi, dando comunque la precedenza ai tronchi Termini-San Giovanni e San Giovanni-Osteria del Curato. Il corrispettivo di costruzione verrà determinato a forfait, salva la revisione dei prezzi, dal Ministro per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sulla base del costo ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e verrà pagato in base a certificati di avanzamento dei lavori, per importi da determinarsi nei rispettivi atti di concessione, o in capitale non differito, entro i limiti degli stanziamenti di cui ad successivo , o in annualità posticipate, sempre nei limiti dei suindicati stanziamenti, di numero non superiore a sette. Tali annualità determinate al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, ed in ogni caso ad un tasso non superiore al 6,50 per cento, potranno essere messe a disposizione del concessionario per operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 35 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.
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