Art. 1 · LEGGE 22 dicembre 1959, n. 1101

Art. 1

LEGGE 22 dicembre 1959, n. 1101

In vigore dal 26 mag 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il secondo comma dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, è sostituito dai seguenti: "Nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituita la qualifica di vice direttore generale tecnico e la qualifica di vice direttore generale amministrativo. I vice direttori generali sono scelti, rispettivamente, tra i direttori centrali tecnici ed i direttori centrali amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono nominati con le modalità di cui al primo comma". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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