Art. 3 · LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089

Art. 3

LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089

In vigore dal 24 dic 1959
La tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e le tabelle n. 1 e n. 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, debbono intendersi sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di finanza delle disposizioni delle leggi anzidette che vi fanno riferimento, dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate alla presente legge.
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