Art. 18
LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089
In vigore dal 24 dic 1959
La categoria degli ufficiali maestri di scherma è conservata fino ad esaurimento.
Per l'avanzamento degli ufficiali anzidetti restano ferme le disposizioni contenute nelle leggi 26 gennaio 1942, n. 52, e 24 luglio 1951, n. 625.
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