Art. 10 · LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089

Art. 10

LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089

In vigore dal 24 dic 1959
Gli ufficiali iscritti in quadro d'avanzamento a scelta che non conseguano la promozione nell'anno di validità del quadro, sono iscritti nel medesimo ordine, senza che occorra una nuova valutazione, in testa al quadro dello anno successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1959-12-15;1089#art-10