Art. 10
LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1089
In vigore dal 24 dic 1959
Gli ufficiali iscritti in quadro d'avanzamento a scelta che non conseguano la promozione nell'anno di validità del quadro, sono iscritti nel medesimo ordine, senza che occorra una nuova valutazione, in testa al quadro dello anno successivo.
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