Art. 1
LEGGE 10 dicembre 1959, n. 1084
In vigore dal 6 gen 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Al n. 1 dell'art. 8 della legge 11 aprile 1955, n. 294, è aggiunto il seguente comma:
"Alla rivalutazione delle attività patrimoniali dell'I.N.A., esistenti al 31 dicembre 1953, da effettuarsi non oltre il secondo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1952, n. 74".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - GONELLA - TAVIANI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1959-12-10;1084#art-1