Art. 7
LEGGE 7 dicembre 1959, n. 1083
In vigore dal 6 gen 1960
Le vice ispettrici in prova e le assistenti di polizia di 32 classe in prova, dopo la nomina, sono assegnate ad un istituto di istruzione di polizia, per la frequenza di un corso di formazione della, durata non inferiore a quattro mesi.
Con decreto del Ministro per l'interno, sono stabilite le modalità dei corsi e le materie di esame.
Nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, le ispettrici di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.
Le assistenti di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1959-12-07;1083#art-7