Art. 5 · LEGGE 7 dicembre 1959, n. 1083

Art. 5

LEGGE 7 dicembre 1959, n. 1083

In vigore dal 5 gen 1967
La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che posseggono i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli, anni 40. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali; 3) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in medicina o in lettere e filosofia; 4) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione; 5) idoneità psico-fisica al servizio di istituto. La nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano i requisiti di cui ai numeri 1), 4) e 5) del comma precedente ed abbiano una età non inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali.
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