Art. 4 · LEGGE 7 dicembre 1959, n. 1083

Art. 4

LEGGE 7 dicembre 1959, n. 1083

In vigore dal 6 gen 1960
Le qualifiche delle ispettrici di polizia sono stabilite come segue: ispettrice capo; ispettrice di 1ª classe; ispettrice di 2ª classe; ispettrice di 3ª classe; vice ispettrice. Le qualifiche delle assistenti di polizia sono stabilite come segue: assistente superiore di 1ª classe; assistente superiore di 2ª classe; assistente di polizia di 1ª classe; assistente di polizia di 2ª classe; assistente di polizia di 3ª classe.
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