Art. 2
LEGGE 7 dicembre 1959, n. 1083
In vigore dal 6 gen 1960
Al personale femminile di polizia di cui all' sono affidate le seguenti attribuzioni:
a) prevenzione e accertamenti dei reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, la famiglia e l'integrità e sanità della stirpe nonchè dei reati in materia di tutela del lavoro delle donne e dei minori;
b) indagini ed atti di polizia giudiziaria relativi a reati commessi da donne o da minori degli anni 18 o in loro danno;
c) vigilanza ed assistenza di donne e di minori nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o che siano stati, comunque, convocati presso gli Uffici di pubblica sicurezza;
d) eventuali compiti di assistenza nei confronti di donne nonchè di minori in stato di abbandono morale e sociale mediante opportuni collegamenti con Autorità ed Enti che tali specifici compiti perseguono.
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