Art. 19
LEGGE 7 dicembre 1959, n. 1083
In vigore dal 6 gen 1960
Per la prima attuazione della presente legge, nel periodo di due anni successivi alla sua pubblicazione, il limite massimo di età stabilito per l'arruolamento, di cui all', è aumentato di cinque anni.
ALLEGATO
Organici dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia
TABELLA A
Carriera direttiva
Numero
Coeff. Qualifica dei posti
500 - Ispettrici capo........................... 4
402 - Ispettrici di 1ª classe................... 9
325 - Ispettrici di 2ª classe................... 20
271 - Ispettrici di 3ª classe................... 30
229 - Vice ispettrici........................... 40
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Totale... 103
TABELLA B
Carriera di concetto
Numero
Coeff. Qualifica dei posti
402 - Assistenti superiori di polizia di
1ª classe.................................30
325 - Assistenti superiori di polizia di
2ª classe.................................80
271 - Assistenti di polizia di 1ª classe........ 140
229 - Assistenti di polizia di 2ª classe |
> 200
202 - Assistenti di polizia di 3ª classe |
------
Totale... 450
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il
Guardasigilli:
Storico versioni
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