Art. 17 · LEGGE 7 dicembre 1959, n. 1083

Art. 17

LEGGE 7 dicembre 1959, n. 1083

In vigore dal 6 gen 1960
Le ispettrici e le assistenti di polizia nominate ai sensi dell' sono assegnate ad un istituto di istruzione di polizia, per la frequenza di un corso di qualificazione professionale della durata non inferiore a mesi quattro.
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