Art. 14
LEGGE 7 dicembre 1959, n. 1083
In vigore dal 6 gen 1960
Nella prima attuazione della presente legge, il personale femminile di polizia assunto dall'Amministrazione militare anglo-americana del territorio di Trieste e in atto in servizio può a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere inquadrato, rispettivamente, nei ruoli delle ispettrici o delle assistenti di polizia.
Può chiedere l'inquadramento il personale munito del titolo di istruzione secondaria di primo grado, in possesso dei requisiti prescritti dall', numeri 1), 4) e 5).
Possono essere inquadrate nella qualifica di ispettrice di polizia di 3ª classe coloro che, in atto, rivestono il grado di capo ispettore; in quella di vice ispettrice di polizia coloro che, in atto, rivestono il grado di ispettore.
Nella qualifica di assistente di polizia di 2ª classe possono essere inquadrate coloro che, in atto, rivestono il grado di maresciallo di 1ª, 2ª e, 3ª classe e di vice brigadiere; nella qualifica di assistenti di polizia di 3ª classe può venire inquadrato il restante personale di polizia femminile.
A parità di grado, hanno la precedenza coloro che sono munite di titolo di studio più elevato; a parità di condizioni prevale l'anzianità nel grado ricoperto.
L'inquadramento ha luogo previo giudizio favorevole di idoneità del Consiglio di amministrazione. Le assistenti di polizia nominate in base al presente articolo sono iscritte in ruolo nelle rispettive qualifiche.
Storico versioni
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