Art. 3 · LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1078

Art. 3

LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1078

In vigore dal 5 gen 1960
Alla spesa annua di lire 3.050.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1958-59 per lire 1.500.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per lire 1 miliardo e 500 milioni e lire 50 milioni con le entrate derivanti dai prelevamenti rispettivamente dai conti correnti infruttiferi di tesoreria intestati: "Ministero del tesoro - conto frumento estero -" e "Gestione statale prodotti industriali". Per l'esercizio finanziario 1959-60 si provvederà per lire 3 miliardi a carico dello stanziamento del capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 50 milioni con l'entrata derivante dal prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: "Gestione statale prodotti industriali". Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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