Art. 8 · LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

Art. 8

LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

In vigore dal 5 gen 1960
Qualora ai fini della determinazione dell'importo della pensione originaria sia ricorsa la valutazione delle campagne di guerra o di analoghe maggiorazioni di cui al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, oppure il computo degli anni di abbuono nei casi di esodo volontario previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 319, e dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225, o di mancato giuramento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837, ai fini della riliquidazione, la pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli precedenti è maggiorata di una aliquota pari allà frazione avente per numeratore il numero di campagne di guerra o di anni di abbuono e per denominatore quello degli anni di servizio utile, con l'avvertenza, però, che in nessun caso la pensione teorica così maggiorata può superare quella che si otterrebbe dall'attribuzione del limite massimo di anni cinquanta di servizio utile previsto dall'.
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