Art. 7 · LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

Art. 7

LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

In vigore dal 5 gen 1960
Nel caso di servizi simultanei ancora in atto alla data di cessazione che ha dato luogo alla pensione originaria, qualora i servizi stessi influiscano sulla misura del trattamento spettante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge a causa della valutazione di essi come parte della pensione originaria oppure come parte della pensione aggiuntiva di cui all'art. 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, la pensione teorica da attribuire per i complessivi servizi, ai fini della riliquidazione prevista dall', è determinata applicando le norme annesse alla tabella III unita alla presente legge.
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