Art. 4 · LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

Art. 4

LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

In vigore dal 5 gen 1960
Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali avente servizio utile anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, ai servizi o periodi anteriori a tale data per i quali sia stato o sia concesso il riscatto su domanda presentata non prima della data medesima, ai fini della determinazione della pensione teorica di cui all' della legge 11 aprile 1955, n. 379, si attribuisce una retribuzione pensionabile annua pari a quella presa o da prendersi a base per il calcolo del relativo contributo.
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