Art. 20 · LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

Art. 20

LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

In vigore dal 5 gen 1960
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1958. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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