Art. 19 · LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

Art. 19

LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

In vigore dal 28 dic 1962
I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza previsti fino al 31 dicembre 1959 dall'articolo 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si applicano fino al 31 dicembre 1960. (1)
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