Art. 18 · LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

Art. 18

LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

In vigore dal 20 ott 1983
Per ciascun dipendente, la retribuzione annua contributiva riferita al servizio reso a Comune o Provincia in nessun caso può superare quella del rispettivo segretario determinata in applicazione dell'articolo precedente. A tal fine, si considera un'anzianità di qualifica del segretario pari a quella del dipendente nella qualifica o grado rivestito. Nel caso di Comune di classe terza, si considera per il segretario, la qualifica di segretario capo di prima classe e nel caso di Comune di classe quarta quella di segretario capo di terza classe. Le disposizioni contenute negli e nel precedente comma hanno valore di interpretazione autentica.
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