Art. 16 · LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

Art. 16

LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

In vigore dal 5 gen 1960
L'assegno fisso e ricorrente corrisposto dall'Ente, alla cui dipendenza è l'iscritto, per speciale mansione espletata presso l'Ente medesimo oppure per conto di esso presso altri Enti, è da comprendersi nella retribuzione annua contributiva qualora, ai sensi delle norme di legge o regolamentari, l'espletamento della predetta mansione rientri tra i compiti esclusivi pertinenti al posto ricoperto dall'iscritto. Le eventuali mensilità, oltre la tredicesima corrisposte a titolo di gratifiche annuali o altrimenti periodiche, anche se erogate, interamente od in parte, con il sistema degli acconti a quote mensili; sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva soltanto per gli iscritti con trattamento economico di attività di servizio regolato da contratto collettivo di lavoro e comunque limitatamente alla parte di esse corrisposte obbligatoriamente ai sensi del rispettivo contratto di lavoro. In nessun caso sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva: i compensi per lavoro straordinario anche se corrisposti in forma forfettaria fissa; i compensi per lavori di carattere eccezionale; le quote o assegni aggiuntivi dovuti per i familiari a carico; le indennità comunque corrisposte in relazione ai diritti di segreteria previsti dall'art. 205 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni; le indennità di carica o di grado le eventuali indennità invernali; le indennità o gli assegni corrisposti, interamente ed in parte, a titolo di rimborso spese oppure in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attività lavorative dell'iscritto; gli altri assegni analoghi a quelli sopra indicati.
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