Art. 14
LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077
In vigore dal 5 gen 1960
Nel caso di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed Ente locale, il nuovo trattamento risultante in applicazione degli articoli dal 5 al 13 è ripartito per quote proporzionali a quelle che risultano attribuite al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.
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