Art. 13 · LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

Art. 13

LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

In vigore dal 5 gen 1960
A favore del titolare di pensione riliquidata in applicazione dei precedenti articoli, spetta, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, la rendita vitalizia costante nella nuova misura prevista, per il corrispondente caso o condizione di età, dall'. Il nuovo trattamento costituito dalla pensione riliquidata e dalla rendita vitalizia costante assorbe gli emolumenti eventualmente goduti al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge nelle forme di assegno supplementare di cui all' della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, e di assegno di caroviveri temporaneo di cui all' del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni.
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