Art. 12
LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077
In vigore dal 5 gen 1960
La pensione riliquidata in applicazione degli articoli dal 5 all'11 è comprensiva della relativa quota della tredicesima mensilità. Il nuovo importo annuo lordo della pensione riliquidata è arrotondato, per eccesso, a centinaia di lire.
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