Art. 8 · LEGGE 19 ottobre 1959, n. 928

Art. 8

LEGGE 19 ottobre 1959, n. 928

In vigore dal 25 nov 1959
Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 ottobre 1959 GRONCHI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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