Art. 4 · LEGGE 19 ottobre 1959, n. 928

Art. 4

LEGGE 19 ottobre 1959, n. 928

In vigore dal 25 nov 1959
Al personale della pubblica sicurezza, inquadrato nella qualifica di commissario ai sensi degli articoli, 73 e 74, nn. 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che ha maturato l'anzianità di tre anni nella qualifica stessa, sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, promozioni in soprannumero alla qualifica di commissario capo per un numero di posti pari al soprannumero esistente nella qualifica di commissario alla data di entrata in vigore della presente legge. Le promozioni conferite, a norma del precedente comma, ai commissari di pubblica sicurezza i quali rivestivano detta qualifica prima del 1 luglio 1956, hanno, con esclusione degli effetti economici, la stessa decorrenza delle promozioni a commissario capo disposte ai sensi dell'art. 368, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, semprechè alla data dello scrutinio previsto dal suindicato articolo gli stessi fossero in possesso dei requisiti prescritti.
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