Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 24 set 1959
All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1959-60. La presente legge ha effetto dal 25 dicembre 1956 fino al 30 giugno 1960. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1959 GRONCHI SEGNI - DEL BO - TAMBRONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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