Art. 3
LEGGE 30 luglio 1959, n. 700
In vigore dal 23 set 1959
Il personale dei soppressi ruoli è inquadrato, all'atto della entrata in vigore della presente legge, nel ruolo organico unico di cui al precedente , nella qualifica indicata nell'annessa tabella, corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando, nel nuovo ruolo e nella qualifica predetti, la relative anzianità, maturata nei soppressi ruoli, ai fini della successiva progressione di carriera e delle attribuzioni degli aumenti periodici di stipendio.
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