Art. 1 · LEGGE 30 luglio 1959, n. 700

Art. 1

LEGGE 30 luglio 1959, n. 700

In vigore dal 23 set 1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È istituito il ruolo organico unico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, appartenenti alla carriera di concetto. Il numero dei posti, le qualifiche del personale del predetto ruolo, risultano dalla tabella annessa alla presente legge. A tale personale si applicano integralmente le norme comuni sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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