Art. 3 · LEGGE 30 luglio 1959, n. 695

Art. 3

LEGGE 30 luglio 1959, n. 695

In vigore dal 22 set 1959
Per l'ammissione agli asili nido, alle sale di custodia, ai brefotrofi, agli asili infantili, alle scuole materne, alle scuole elementari, ai collegi, alle colonie climatiche ed a qualsiasi altra collettività di bambini, da quattro mesi a sei anni di età è richiesta all'atto della iscrizione o della ammissione la presentazione dello attestato di cui al precedente articolo. Coloro i quali non abbiano completato il ciclo delle inoculazioni devono presentare, a ciclo ultimato, un nuovo certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione. L'ammissione è tuttavia consentita qualora sia presentato un certificato medico da cui risultino le ragioni di salute per le quali il bambino non è in grado di subire la vaccinazione, oppure una dichiarazione, sottoscritta dall'esercente la patria potestà o la tutela, di non voler sottoporre il bambino alla vaccinazione. Nel caso che urga provvedere all'ammissione, la vaccinazione sarà praticata dopo l'ammissione stessa.
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