Art. 3 · LEGGE 30 luglio 1959, n. 616

Art. 3

LEGGE 30 luglio 1959, n. 616

In vigore dal 7 nov 1994
È autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 4.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il contributo stesso può essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio .
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