Art. 1
LEGGE 30 luglio 1959, n. 616
In vigore dal 29 ago 1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
All'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1958, n. 818, e che ha la finalità di svolgere ricerche e studi nel campo congiunturale, è attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico.
L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministero del bilancio.
Storico versioni
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