Art. 1 · LEGGE 30 luglio 1959, n. 616

Art. 1

LEGGE 30 luglio 1959, n. 616

In vigore dal 29 ago 1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: All'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1958, n. 818, e che ha la finalità di svolgere ricerche e studi nel campo congiunturale, è attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico. L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministero del bilancio.
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