Art. 3 · LEGGE 24 luglio 1959, n. 692

Art. 3

LEGGE 24 luglio 1959, n. 692

In vigore dal 22 set 1959
Alla copertura dell'onere presunto di lire 132.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1959-60, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 151 (26.000.000), n. 159 (60.000.000) e n. 169 (46.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1958-59. Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione: pertanto agli stessi si provvederà nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60 concernente spese per i servizi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 luglio 1959 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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