Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 set 1959
All'onere di 900 milioni di lire si farà fronte a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanzia rio 1959-60 destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 luglio 1959 GRONCHI SEGNI - PELLA - TAMBRONI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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