Art. 2 · LEGGE 24 luglio 1959, n. 557

Art. 2

LEGGE 24 luglio 1959, n. 557

In vigore dal 19 ago 1959
Il ruolo speciale transitorio di gruppo A del Ministero degli affari esteri, di cui all'art. 10, primo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, sostituito dal ruolo direttivo aggiunto in virtù dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è posto in corrispondenza della carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.
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